{"id":389,"date":"2023-08-16T10:13:57","date_gmt":"2023-08-16T09:13:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389"},"modified":"2023-08-16T10:19:25","modified_gmt":"2023-08-16T09:19:25","slug":"la-riforma-dello-sport-le-novita-operative-dall1-7-2023-da-https-www-studioantonello-com","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389","title":{"rendered":"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com)"},"content":{"rendered":"<div class=\"mk-single-content clearfix\">\n<p>Nel mare magnum delle informazioni precise o meno, chiare o molto meno, trovate in rete, quanto riportato sotto mi pare invece di migliore chiarezza, di pi\u00f9 semplice lettura e pare un testo logicamente organizzato.<\/p>\n<p>Riporto quindi il contenuto dell&#8217;articolo letto su <a href=\"https:\/\/www.studioantonello.com\">https:\/\/www.studioantonello.com<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>1\u2003premessa<\/strong><\/p>\n<p>Dall\u20191.7.2023 \u00e8 diventata operativa la gran parte delle disposizioni di uno dei decreti attuativi della Riforma dello sport, il DLgs. 28.2.2021 n. 36. Le novit\u00e0 introdotte dal decreto sono particolarmente rilevanti per il modo sportivo, interessando soprattutto:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019inquadramento civilistico degli enti sportivi professionistici e dilettantistici;<\/li>\n<li>la nuova disciplina del lavoro sportivo, anche sotto il profilo tributario.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A fronte di ci\u00f2, gli enti sono tenuti ad adeguare alla nuova disciplina:<\/p>\n<ul>\n<li>i propri statuti;<\/li>\n<li>i rapporti che intrattengono con le diverse figure professionali che lavorano o collaborano con l\u2019ente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Decreto legislativo correttivo<\/em><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 necessario rilevare che il quadro normativo sulla materia non \u00e8 ancora definitivo poich\u00e9, alla da\u00adta della presente Circolare, \u00e8 in corso di approvazione un decreto legislativo correttivo che apporter\u00e0 ulteriori modifiche al DLgs. 36\/2021.<\/p>\n<p><strong>2\u2003profili civilistici<\/strong><\/p>\n<p><a>Prima della Riforma dello sport, i requisiti per la costituzione di un\u2019associazione o di una societ\u00e0 spor\u00adtiva dilettantistica erano contenuti nell\u2019art. 90 della L. 289\/2002. Numerose disposizioni di tale articolo sono state abrogate e trasferite, con alcune modifiche, nel DLgs. 36\/2021.<\/a><\/p>\n<p>Continua qui sotto la lettura oppure vai su\u00a0 &#8212;&gt; <a href=\"https:\/\/www.studioantonello.com\">https:\/\/www.studioantonello.com\/la-riforma-dello-sport-le-novita-operative-dall1-7-2023\/<\/a><br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p><a><strong>2.1\u2003forma giuridica<\/strong><\/a><\/p>\n<p>L\u2019ente sportivo dilettantistico pu\u00f2 assumere esclusivamente una delle seguenti forme giuridiche:<\/p>\n<ul>\n<li>associazione sportiva (con personalit\u00e0 giuridica o priva di personalit\u00e0 giuridica);<\/li>\n<li>societ\u00e0 di capitali;<\/li>\n<li>cooperativa;<\/li>\n<li>ente del Terzo settore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Indipendentemente dalla forma giuridica adottata, l\u2019ente sportivo deve indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>nella denominazione sociale la finalit\u00e0 sportiva;<\/li>\n<li>la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Ente del Terzo settore sportivo dilettantistico<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Tra le forme giuridiche ammissibili compare anche quella dell\u2019ente del Terzo settore:<\/p>\n<ul>\n<li>costituito ai sensi dell\u2019art. 4 co. 1 del DLgs. 117\/2017;<\/li>\n<li>che esercita come attivit\u00e0 di interesse generale l\u2019organizzazione e la gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A tal fine, l\u2019ente del Terzo settore dovr\u00e0 essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (RASD).<\/p>\n<p>Dal punto di vista del coordinamento delle discipline, l\u2019ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sar\u00e0 soggetto:<\/p>\n<ul>\n<li>alle disposizioni di cui al codice del Terzo settore, in linea generale;<\/li>\n<li>alle disposizioni di cui al DLgs. 36\/2021 solo per quanto riguarda l\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica esercitata, e solo in quanto compatibili con il codice del Terzo settore.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2.2\u2003atto costitutivo e statuto<\/strong><\/p>\n<p>Le associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, in cui devono essere espressamente indicati i seguenti elementi:<\/p>\n<ul>\n<li>sede legale;<\/li>\n<li>denominazione;<\/li>\n<li>oggetto sociale;<\/li>\n<li>rappresentanza legale;<\/li>\n<li>assenza di fini di lucro;<\/li>\n<li>norme sull\u2019ordinamento interno;<\/li>\n<li>obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e delle relative modalit\u00e0 di approvazione da parte degli organi statutari;<\/li>\n<li>modalit\u00e0 di scioglimento dell\u2019associazione (per quanto riguarda le societ\u00e0 si applica la disciplina prevista dal codice civile);<\/li>\n<li>obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Poich\u00e9 possono essere enti sportivi dilettantistici associazioni, societ\u00e0 o cooperative, oltre alla di\u00adsciplina specifica del DLgs. 36\/2021, rimane applicabile anche l\u2019ordinaria disciplina civilistica.<\/p>\n<p><strong><em>Adeguamento statutario \u2013 Termine del 31.12.2023<\/em><\/strong><\/p>\n<p><a>La Riforma dello sport originariamente non riconosceva agli enti sportivi esistenti un periodo transitorio per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. In assenza di specifiche disposizioni in me\u00adrito, le nuove disposizioni entrano in vigore l\u20191.7.2023 per cui, da tale data, gli enti avrebbero do\u00ad\u00advuto disporre di statuti a norma.<\/a><\/p>\n<p>Nell\u2019ottica di agevolare i sodalizi sportivi, il decreto correttivo in corso di approvazione dovrebbe consentire agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato adeguamen\u00adto entro tale data porter\u00e0 alla cancellazione d\u2019ufficio dal Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (RASD).<\/p>\n<p>Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformit\u00e0 dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36\/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RASD.<\/p>\n<p><strong>2.3\u2003oggetto sociale<\/strong><\/p>\n<p>Le novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti apportate dalla Riforma dello sport in materia di clausole statutarie riguardano l\u2019oggetto sociale.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Oggetto sociale<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Art. 90 co. 18 lett. b) della L. 289\/2002<\/strong><\/td>\n<td><a><strong>Art. 7 co. 1 lett. b) del DLgs. 36\/2021<\/strong><\/a><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u201cl\u2019oggetto sociale con riferimento all\u2019organizzazione<br \/>\ndi attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, compresa l\u2019attivit\u00e0 didattica\u201d<\/td>\n<td>\u201c<a>l\u2019oggetto sociale con specifico riferimento all\u2019esercizio in via stabile e principale dell\u2019organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l\u2019assistenza all\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica<\/a>\u201d<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p><a>L\u2019intervento del DLgs. 36\/2021 da un lato precisa meglio le caratteristiche dell\u2019oggetto sociale, men\u00adtre dall\u2019altro introduce nuovi elementi di cui tenere conto. In particolare:<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019organizzazione e la gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche devono essere esercitate in via stabile e principale; le associazioni e le societ\u00e0 possono esercitare anche attivit\u00e0 diverse, che devono per\u00f2 rimanere secondarie rispetto all\u2019oggetto principale;<\/li>\n<li>l\u2019attivit\u00e0 sportiva dilettantistica non si esaurisce nell\u2019attivit\u00e0 agonistica, ma comprende anche for\u00admazione, didattica, preparazione e assistenza all\u2019attivit\u00e0 sportiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Attivit\u00e0 secondarie e strumentali<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Tradizionalmente la copertura dei costi dell\u2019attivit\u00e0 sportiva dell\u2019ente dilettantistico si basa sulle quote associative e sui corrispettivi specifici de-commercializzati, sui proventi dell\u2019attivit\u00e0 pubblicitaria e di sponsorizzazione e sullo svolgimento di altre attivit\u00e0 commerciali a supporto dell\u2019attivit\u00e0 sportiva.<\/p>\n<p>Al fine di garantire l\u2019esercizio di attivit\u00e0 che assicurino la copertura dei costi dell\u2019attivit\u00e0 sportiva di base, l\u2019art. 9 del DLgs. 36\/2021 prevede che le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche possano esercitare attivit\u00e0 diverse da quelle istituzionali, a condizione che:<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019atto costitutivo o lo statuto lo consentano;<\/li>\n<li>tali attivit\u00e0 abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivit\u00e0 principali, secondo limiti e criteri definiti con un DPCM non ancora emanato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In base all\u2019art. 9 co. 1-<em>bis<\/em> del DLgs. 36\/2021, sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:<\/p>\n<ul>\n<li>sponsorizzazioni;<\/li>\n<li>rapporti promo pubblicitari;<\/li>\n<li>cessione di diritti e indennit\u00e0 legate alla formazione degli atleti;<\/li>\n<\/ul>\n<p>gestione di impianti e strutture sportive.<\/p>\n<p><strong><em>Enti del Terzo settore<\/em><\/strong><\/p>\n<p><a>L\u2019ente sportivo pu\u00f2 assumere la forma di ente del Terzo settore a condizione che venga esercitata, come attivit\u00e0 di interesse generale, l\u2019organizzazione e la gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche. In tal caso, l\u2019ente del Terzo settore pu\u00f2 iscriversi nel RASD e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36\/2021 anche se l\u2019attivit\u00e0 di organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche \u00e8 svolta accanto ad un\u2019altra delle attivit\u00e0 di interesse generale.<\/a><\/p>\n<p>In sostanza, all\u2019ente del Terzo settore sportivo dilettantistico \u00e8 consentito l\u2019esercizio di una o pi\u00f9 at\u00ad\u00adtivit\u00e0 principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attivit\u00e0 sportive. Gli altri enti sportivi, invece, devono svolgere come attivit\u00e0 principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica.<\/p>\n<p><strong>2.4\u2003assenza di scopo di lucro<\/strong><\/p>\n<p>Nello statuto deve essere espressamente prevista l\u2019assenza di fini di lucro; in particolare, eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria o all\u2019incre\u00admento del proprio patrimonio.<\/p>\n<p>Sono inoltre vietate le distribuzioni, anche indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comun\u00adque denominati a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti de\u00adgli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.<\/p>\n<p>In ordine alle fattispecie che costituiscono distribuzione indiretta di utili, l\u2019art. 8 co. 2 del DLgs. 36\/2021 rinvia alla disciplina dell\u2019impresa sociale.<\/p>\n<p><strong><em>Parziale deroga per societ\u00e0 e cooperative<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le societ\u00e0 e le cooperative sportive dilettantistiche; tali soggetti possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:<\/p>\n<ul>\n<li>ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell\u2019indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell\u2019esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;<\/li>\n<li>alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l\u2019emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all\u2019interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La quota di utili distribuibili \u00e8 aumentata all\u201980% per le societ\u00e0 sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualit\u00e0 di proprietari, conduttori o concessionari. Tale ultima previsione \u00e8 soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione europea.<\/p>\n<p><strong>2.5\u2003incompatibilit\u00e0 degli amministratori<\/strong><\/p>\n<p>Gli amministratori delle associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o societ\u00e0 sportive dilettantistiche nell\u2019ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.<\/p>\n<p><strong>3\u2003registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, \u00e8 legata alla presenza di due condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>il riconoscimento ai fini sportivi dell\u2019attivit\u00e0 svolta;<\/li>\n<li>la certificazione dell\u2019effettiva natura dilettantistica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:<\/p>\n<ul>\n<li>da un lato, viene previsto che le associazioni e le societ\u00e0 sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36\/2021);<\/li>\n<li>dall\u2019altro lato, la certificazione dell\u2019effettiva natura dilettantistica dell\u2019ente sportivo avviene attraverso l\u2019iscrizione nel Registro nazionale delle attivit\u00e0 sportive dilettantistiche (RASD), tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.8.2022; il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019iscrizione nel Registro consentir\u00e0 anche di ottenere la personalit\u00e0 giuridica con modalit\u00e0 semplificate, quando saranno emanate le relative disposizioni attuative.<\/p>\n<p>Il Registro \u00e8 ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito <em>web<\/em> \u201cregistro.sportesalute.eu\u201d.<\/p>\n<p><strong>4\u2003lavoro sportivo \u2013 profili civilistici<\/strong><\/p>\n<p>La Riforma dello sport interviene sensibilmente anche sulla disciplina relativa ai rapporti di lavoro sportivo; la situazione anteriore alla riforma si presentava infatti priva di regole unitarie.<\/p>\n<p>Il DLgs. 36\/2021 detta una disciplina organica in materia, dal punto di vista civilistico, fiscale e pre\u00advidenziale. Le principali novit\u00e0 in ambito lavoristico riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la definizione di \u201clavoratore sportivo\u201d e la disciplina dei rapporti di lavoro;<\/li>\n<li>le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell\u2019area del dilettantismo;<\/li>\n<li>il volontariato nell\u2019ambito delle prestazioni sportive;<\/li>\n<li>la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4.1\u2003nozione di lavoratore sportivo<\/strong><\/p>\n<p>Il lavoratore sportivo \u00e8 definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendente\u00admente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l\u2019attivit\u00e0 sportiva verso un corrispettivo e in qualit\u00e0 di:<\/p>\n<ul>\n<li>atleta;<\/li>\n<li>allenatore;<\/li>\n<li>istruttore;<\/li>\n<li>direttore tecnico;<\/li>\n<li>direttore sportivo;<\/li>\n<li>preparatore atletico;<\/li>\n<li>direttore di gara.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansio\u00adni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svol\u00adgimento di attivit\u00e0 sportiva.<\/p>\n<p><strong><em>Soggetti esclusi<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sono esclusi dall\u2019ambito del lavoro sportivo i soggetti che svolgono:<\/p>\n<ul>\n<li>mansioni di carattere amministrativo-gestionale;<\/li>\n<li>mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esem\u00adpio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle nor\u00adme di diritto comune.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Tipologie contrattuali<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Ricorrendone i presupposti, l\u2019attivit\u00e0 di lavoro sportivo pu\u00f2 costituire oggetto di un rapporto di:<\/p>\n<ul>\n<li>lavoro subordinato (art. 2094 c.c.);<\/li>\n<li>lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell\u2019art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4.2\u2003lavoro sportivo subordinato<\/strong><\/p>\n<p>Per i contratti di lavoro subordinato sportivo \u00e8 dettata una disciplina speciale, comune al settore pro\u00adfessionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n<p>Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalit\u00e0 dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio in materia di licenziamento).<\/p>\n<p>Il lavoro sportivo di tipo subordinato pu\u00f2 essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo pu\u00f2 contenere l\u2019apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. \u00c8 ammessa:<\/p>\n<ul>\n<li>la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;<\/li>\n<li>la cessione del contratto, prima della scadenza, da una societ\u00e0 o associazione sportiva ad un\u2019al\u00adtra, purch\u00e9 vi consenta l\u2019altra parte e siano osservate le modalit\u00e0 fissate dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4.3\u2003lavoro sportivo autonomo<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ambito del lavoro sportivo autonomo, \u00e8 possibile l\u2019instaurazione di:<\/p>\n<ul>\n<li>rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell\u2019art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., fonte di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 co. 1 lett. c-<em>bis<\/em> del TUIR);<\/li>\n<li>rapporti con soggetti titolari di partita IVA, fonte di redditi di lavoro autonomo professionale (art. 53 co. 1 del TUIR).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>4.4\u2003lavoro sportivo nel settore dilettantistico<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del DLgs. 36\/2021):<\/p>\n<ul>\n<li>la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;<\/li>\n<li>le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a>In assenza delle citate condizioni, il rapporto di lavoro sportivo potrebbe assumere la forma subordinata o autonoma, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (in altre parole, \u00e8 possibile stipulare contratti anche senza rispettare i citati requisiti, ma in tal caso non opera la presunzione legale di lavoro autonomo).<\/a><\/p>\n<p><strong>4.5\u2003volontari<\/strong><\/p>\n<p>Le societ\u00e0 e le associazioni sportive possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivit\u00e0 istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0 per promuovere lo sport:<\/p>\n<ul>\n<li>in modo personale, spontaneo e gratuito;<\/li>\n<li>senza fini di lucro, neanche indiretti;<\/li>\n<li>esclusivamente con finalit\u00e0 amatoriali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le prestazioni sportive dei volontari:<\/p>\n<ul>\n<li>non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario;<\/li>\n<li>possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all\u2019alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Al fine di circoscrivere eventuali contenziosi che potrebbero sorgere in ordine alla genuinit\u00e0 di tali rapporti, potrebbe essere opportuno il rilascio da parte del volontario di una dichiarazione sottoscritta in cui sono indicate le ragioni per cui presta l\u2019attivit\u00e0, le prestazioni specifiche rese e la loro gratuit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>5\u2003lavoro sportivo \u2013 profili previdenziali<\/strong><\/p>\n<p>La Riforma dello sport interviene anche sotto il profilo previdenziale.<\/p>\n<p><strong>5.1\u2003regime contributivo dei lavoratori sportivi professionisti<\/strong><\/p>\n<p>I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui pre\u00adstano l\u2019attivit\u00e0, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall\u2019INPS.<\/p>\n<p>A decorrere dall\u20191.7.2023, tale Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del DLgs. 30.4.97 n. 166 (recante la de\u00adfinizione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti isti\u00adtuito presso l\u2019Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo \u2013 Enpals, Ente confluito nell\u2019INPS dal 2012).<\/p>\n<p>Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altres\u00ec iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell\u2019art. 409 co. 1 n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.<\/p>\n<p><strong>5.2\u2003regime contributivo dei lavoratori sportivi dilettanti<\/strong><\/p>\n<p>Nel settore dilettantistico:<\/p>\n<ul>\n<li>i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al suddetto Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall\u2019INPS;<\/li>\n<li>i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell\u2019INPS.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Aliquote contributive<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per i predetti lavoratori sportivi dell\u2019area del dilettantismo (siano essi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, oppure professionisti autonomi titolari di partita IVA), l\u2019aliquota contributiva di base (cui vanno sommate quelle aggiuntive ordinarie in base al rapporto di lavoro) \u00e8 stabilita in misura pari al:<\/p>\n<ul>\n<li>24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;<\/li>\n<li>25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Esenzione contributiva<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) \u00e8 previsto l\u2019obbligo contributivo \u201c<em>sulla parte di compenso eccedente i primi<\/em><em> 5.000,00 euro annui<\/em>\u201d. Conseguentemente, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme eccedenti tale importo.<\/p>\n<p>Dall\u2019agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell\u2019area del dilettantismo.<\/p>\n<p><strong><em>Riduzione del 50% dell\u2019imponibile contributivo<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA \u00e8 dovuta nei limiti del 50% dell\u2019imponibile contributivo. L\u2019imponibile pensionistico \u00e8 ridot\u00adto in misura equivalente.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione opera sull\u2019imponibile contributivo, restando ferma la misura dell\u2019aliquota applicabile.<\/p>\n<p><strong>6\u2003lavoro sportivo \u2013 profili assicurativi INAIL<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019obbligo assicurativo presso l\u2019INAIL \u00e8 previsto:<\/p>\n<ul>\n<li>per i lavoratori subordinati sportivi, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative;<\/li>\n<li>per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;<\/li>\n<li>per gli sportivi dilettanti che svolgono attivit\u00e0 sportiva come volontari.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>7\u2003collaborazioni amministrative e gestionali<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di societ\u00e0 ed associazioni sportive dilettantistiche e degli altri organismi sportivi pu\u00f2 essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n<p>Si tratta, in linea generale, delle attivit\u00e0 svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilit\u00e0 e agli altri adempimenti amministrativi dell\u2019ente. Tali mansioni non sono qualificabili come sportive o funzionali all\u2019attivit\u00e0 sportiva in senso stretto ed i lavoratori non sono qualificabili come \u201clavoratori sportivi\u201d.<\/p>\n<p>Per le mansioni predette, l\u2019instaurazione di un rapporto di collaborazione \u201c<em>pu\u00f2<\/em>\u201d avvenire \u201c<em>ricorrendo\u00adne i presupposti<\/em>\u201d. La norma lascerebbe quindi spazio anche ad altre tipologie contrattuali (ad esempio il lavoro subordinato).<\/p>\n<p><strong><em>Profili previdenziali e assicurativi<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l\u2019as\u00adsi\u00adcu\u00adrazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale.<\/p>\n<p>A tali rapporti si applica la disciplina dell\u2019obbligo assicurativo di cui all\u2019art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell\u2019assicurazione INAIL:<\/p>\n<ul>\n<li>il committente \u00e8 tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124\/65;<\/li>\n<li>il premio assicurativo \u00e8 ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>8\u2003trattamento fiscale del lavoro sportivo<\/strong><\/p>\n<p>Nell\u2019ambito della riforma del lavoro sportivo, il DLgs. 36\/2021 modifica, a decorrere dall\u20191.7.2023, alcune disposizioni del TUIR. In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00e8 abrogata la parte dell\u2019art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, relativa all\u2019inquadramento tra i redditi di\u00adversi dei compensi percepiti nell\u2019esercizio diretto di attivit\u00e0 sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionali;<\/li>\n<li>\u00e8 soppresso il co. 3 dell\u2019art. 53 del TUIR, che regolava il trattamento dei redditi degli sportivi professionisti derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo <em>ex<\/em> L. 91\/81 (legge che viene parimenti soppressa);<\/li>\n<li>\u00e8 introdotta la nuova lett. a) all\u2019art. 53 co. 2 del TUIR, che inquadra tra i redditi di lavoro autono\u00admo non professionali quelli derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A fronte della parziale abrogazione del citato art. 67 del TUIR, a decorrere dall\u20191.7.2023, i rapporti fi\u00adnora assoggettati a tale disciplina devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal DLgs. 36\/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo), con conseguente modifica del regime fiscale.<\/p>\n<p><strong>8.1\u2003Soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 euro<\/strong><\/p>\n<p>Per il lavoro sportivo nell\u2019area del dilettantismo, viene prevista una soglia di esenzione fino all\u2019im\u00adporto complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.<\/p>\n<p>Qualora l\u2019ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Oltre l\u2019im\u00adpor\u00adto di 15.000,00 euro si applicheranno le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali erariali e di addizionali IRPEF regionale e comunale.<\/p>\n<p><strong><em>Autocertificazione dei compensi percepiti<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Al fine di monitorare l\u2019eventuale superamento della soglia, all\u2019atto del pagamento, il lavoratore spor\u00adtivo rilascia un\u2019autocertificazione attestante l\u2019ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell\u2019anno solare.<\/p>\n<p><strong><em>Periodo transitorio<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La tassazione dei compensi percepiti per prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico risente del fatto che per quanto riguarda il periodo d\u2019imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti; in particolare, tali compensi:<\/p>\n<ul>\n<li>sono considerati redditi diversi, con soglia di non imponibilit\u00e0 fino a 10.000,00 euro, se percepiti nel periodo 1.1.2023 \u2013 30.6.2023;<\/li>\n<li>sono considerati redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, a seconda della categoria contrattuale in cui sono inquadrati, se percepiti nel periodo 1.7.2023 \u2013 31.12.2023; la soglia di non imponibilit\u00e0 \u00e8 pari a 15.000,00 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per espressa disposizione normativa, per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo che nel secondo semestre l\u2019ammontare escluso dalla base imponibile non pu\u00f2 superare, in ogni caso, l\u2019importo di 15.000,00 euro; in altre parole, i due limiti (10.000,00 euro relativamente al primo semestre e a 15.000,00 relativamente al secondo semestre) non sono cumulabili.<\/p>\n<p><strong>8.2\u2003Premi agli sportivi<\/strong><\/p>\n<p>Le somme versate a propri tesserati, in qualit\u00e0 di atleti e tecnici che operano nell\u2019area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell\u2019art. 30 co. 2 del DPR 600\/73 (art. 36 co. 6-<em>quater<\/em> del DLgs. 36\/2021).<\/p>\n<p>Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d\u2019imposta con l\u2019aliquota del 20%<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel mare magnum delle informazioni precise o meno, chiare o molto meno, trovate in rete, quanto riportato sotto mi pare invece di migliore chiarezza, di pi\u00f9 semplice lettura e pare un testo logicamente organizzato. Riporto quindi il contenuto dell&#8217;articolo letto &hellip; <a href=\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[305],"tags":[312,310,309,308,311,12,306,307],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.8 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\r\n<title>La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com) - 40 MINUTI<\/title>\r\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\r\n<link rel=\"canonical\" href=\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389\" \/>\r\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\r\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\r\n<meta property=\"og:title\" content=\"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com) - 40 MINUTI\" \/>\r\n<meta property=\"og:description\" content=\"Nel mare magnum delle informazioni precise o meno, chiare o molto meno, trovate in rete, quanto riportato sotto mi pare invece di migliore chiarezza, di pi\u00f9 semplice lettura e pare un testo logicamente organizzato. Riporto quindi il contenuto dell&#8217;articolo letto &hellip; Continua a leggere&rarr;\" \/>\r\n<meta property=\"og:url\" content=\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389\" \/>\r\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"40 MINUTI\" \/>\r\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2023-08-16T09:13:57+00:00\" \/>\r\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-08-16T09:19:25+00:00\" \/>\r\n<meta name=\"author\" content=\"admin\" \/>\r\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\r\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Scritto da\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"admin\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tempo di lettura stimato\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"18 minuti\" \/>\r\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389\",\"url\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389\",\"name\":\"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com) - 40 MINUTI\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-08-16T09:13:57+00:00\",\"dateModified\":\"2023-08-16T09:19:25+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#\/schema\/person\/7e774bd625ee94c88965da58563709e8\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"it-IT\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com)\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#website\",\"url\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/\",\"name\":\"40 MINUTI\",\"description\":\"La vita, quella vera, va vissuta a piccole dosi: appena 40 minuti.\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"it-IT\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#\/schema\/person\/7e774bd625ee94c88965da58563709e8\",\"name\":\"admin\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"it-IT\",\"@id\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"http:\/\/2.gravatar.com\/avatar\/bba2e64b4d2c2b73e4a1619a9c7978ee?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"http:\/\/2.gravatar.com\/avatar\/bba2e64b4d2c2b73e4a1619a9c7978ee?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"admin\"},\"url\":\"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?author=1\"}]}<\/script>\r\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com) - 40 MINUTI","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389","og_locale":"it_IT","og_type":"article","og_title":"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com) - 40 MINUTI","og_description":"Nel mare magnum delle informazioni precise o meno, chiare o molto meno, trovate in rete, quanto riportato sotto mi pare invece di migliore chiarezza, di pi\u00f9 semplice lettura e pare un testo logicamente organizzato. Riporto quindi il contenuto dell&#8217;articolo letto &hellip; Continua a leggere&rarr;","og_url":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389","og_site_name":"40 MINUTI","article_published_time":"2023-08-16T09:13:57+00:00","article_modified_time":"2023-08-16T09:19:25+00:00","author":"admin","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Scritto da":"admin","Tempo di lettura stimato":"18 minuti"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389","url":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389","name":"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com) - 40 MINUTI","isPartOf":{"@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#website"},"datePublished":"2023-08-16T09:13:57+00:00","dateModified":"2023-08-16T09:19:25+00:00","author":{"@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#\/schema\/person\/7e774bd625ee94c88965da58563709e8"},"breadcrumb":{"@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389#breadcrumb"},"inLanguage":"it-IT","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?p=389#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"La Riforma dello sport \u2013 Le novit\u00e0 operative dall\u20191.7.2023 (da https:\/\/www.studioantonello.com)"}]},{"@type":"WebSite","@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#website","url":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/","name":"40 MINUTI","description":"La vita, quella vera, va vissuta a piccole dosi: appena 40 minuti.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"it-IT"},{"@type":"Person","@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#\/schema\/person\/7e774bd625ee94c88965da58563709e8","name":"admin","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"it-IT","@id":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/#\/schema\/person\/image\/","url":"http:\/\/2.gravatar.com\/avatar\/bba2e64b4d2c2b73e4a1619a9c7978ee?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"http:\/\/2.gravatar.com\/avatar\/bba2e64b4d2c2b73e4a1619a9c7978ee?s=96&d=mm&r=g","caption":"admin"},"url":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/?author=1"}]}},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/389"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=389"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/389\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":392,"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/389\/revisions\/392"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=389"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=389"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.mynirvana.it\/quarantaminuti\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=389"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}